Con l’approvazione della bozza del nuovo DM 10.03.98 – Prevenzione e Protezione antincendio, vengono finalmente definiti i requisiti dei docenti formatori che potranno formare gli addetti antincendio.
Fonte: il Sole 24 ore
Corsi di formazione per addetti antincendio e l’informazione per i lavoratori
Come già previsto dal decreto 10 marzo, gli addetti antincendio devono ricevere una specifica formazione. I contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento devono essere correlati al rischio incendio, così come individuato nella valutazione del rischio. I contenuti minimi dei corsi di formazione sono gli stessi rispetto a quelli individuati dal decreto 10 marzo. La differenza è una sola: per quanto riguarda l’uso degli estintori, non è più prevista la possibilità di mostrarne il funzionamento esclusivamente attraverso sussidi audiovisivi, in definitiva, secondo quanto previsto nella bozza, la dimostrazione pratica andrà sempre effettuata. La durata minima dei corsi di formazione resta di quattro, otto e sedici ore, a seconda del livello di rischio e i relativi contenuti sono integrabili in relazione alle specifiche condizioni del luogo di lavoro o del cantiere. Un importante paragrafo della bozza tratta, inoltre, l’informazione antincendio che il datore di lavoro deve fornire ad ogni lavoratore, ma anche agli appaltatori e agli addetti alla manutenzione. A differenza del Dm 10 marzo, la bozza definisce anche i contenuti minimi dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio. Anche questi sono relazionati al livello di rischio e possono essere di due, cinque o otto ore. La periodicità minima dell’aggiornamento degli addetti antincendio viene fissata in cinque anni.
Comunicazione ai Vigili del Fuoco prima di avviare il corso
Per i corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti antincendio, almeno cinque giorni prima dell’avvio del corso stesso, i soggetti organizzatori devono inviare un’apposita comunicazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio «al fine di consentire di consentire gli eventuali controlli volti a verificare il regolare svolgimento delle attività», si legge nella bozza.
I requisiti dei docenti
Potranno ricoprire il ruolo di docenti per la parte pratica e teorica dei corsi per addetti antincendio coloro che abbiano maturato almeno 90 ore di esperienza, sia in ambito teorico che pratico, come formatori in materia antincendio (l’esperienza va documentata). Se tale requisito non è posseduto, allora le strade sono due per abilitarsi: o si segue un corso specifico per formatori della durata di 60 ore, erogato dai Vigili del Fuoco oppure, se si è iscritti al ministero dell’Interno come professionisti esperti di antincendio, basta seguire un corso abilitante di 28 ore. Anche in questo caso il corso deve essere tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Tali corsi abilitanti costituiscono una novità assoluta e i rispettivi contenuti minimi sono definiti nella bozza di decreto. Seguire il corso non basta, ma bisogna superare un esame finale.
C’è poi la possibilità di essere abilitati o solo per la parte pratica dei corsi per addetti antincendio o solo per quella teorica. In particolare per insegnare solo la teoria, l’iscrizione all’elenco del ministero dell’Interno è sufficiente. Tutti i formatori devono avere almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per mantenere la qualifica di formatori bisogna, inoltre, seguire corsi di aggiornamento in materia di prevenzione e protezione dagli incendi. Le ore di aggiornamento da accumulare in cinque anni sono almeno 16 per formatori della parte pratica e teorica dei corsi per addetti antincendio. Scendono a 12 per i docenti della sola parte teorica e a otto per i formatori dei moduli della parte pratica. I corsi e i seminari per il mantenimento dell’iscrizione all’elenco del ministero dell’Interno sono validi per mantenere l’abilitazione alla docenza dei soli moduli teorici del corso per addetti antincendio.