RSPP, chi è e cosa fa il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura fondamentale in ambito aziendale e ricopre il ruolo di gestione di tutte le attività inerenti alla sicurezza sul lavoro. Non è una figura nata nel 2008 con il decreto legislativo 81 ma, già a i tempi della 626/94, erano stati delineati compiti e responsabilità.
L’articolo 2 del D.Lgs 81/08, che riguarda le definizioni ricorrenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, definisce il RSPP come ‘’ persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi’’. Il verbo ‘’coordina’’ dà l’idea dell’importanza che ricopre il ruolo di questa figura all’interno dell’organizzazione: il datore di lavoro, inoltre, ha l’obbligo non delegabile di scegliere il proprio responsabile e redigere la valutazione dei rischi.
Come ben definito nel decreto, i compiti del RSPP sono:
- individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
- effettuare la valutazione dei rischi
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- partecipare alla riunione periodica
- fornire informazioni ai lavoratori
I primi tre punti sono strettamente connessi tra di loro perché implicano un vero e proprio processo di valutazione dei rischi in un ben definito contesto lavorativo: vengono individuate le fonti di pericolo negli ambienti di lavoro e da lì, assegnando la mansione lavorativa al lavoratore esposto, è valutato il rischio che ne deriva. Ma non solo. Una volta valutato il rischio, è importante capire subito quali sono le misure di prevenzione, ed eventualmente di protezione, da adottare.
Procedure, istituzione di regolamenti interni, definizione di programmi formativi e informativi, che concorrono alla diminuzione della probabilità di accadimento di un evento contestualmente dannoso.
Nel caso in cui il rischio residuo dovesse persistere, è utile pensare di assegnare al lavoratore/ai lavoratori esposti al rischio calcolato, anche i dispositivi di protezione collettiva ed individuale.
Ma il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è sempre esente da colpe?
Questa domanda apre ad una serie di interrogativi che possono essere fugati soltanto riferendosi ad alcune sentenze delle corte di cassazione. Nel dettaglio, vediamo come si comporta (ovvero si dovrebbe comportare) un RSPP esterno o interno all’azienda.
È ufficiale la seguente affermazione: ‘’ L’RSPP deve operare una “costante verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell’organizzazione aziendale”: Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983.
Costante verifica vuol dire che anche se l’RSPP è esterno deve essere una figura presente sempre in azienda, anche se non fisicamente sul luogo di lavoro; i problemi che emergono di volta in volta, minuto per minuto, devono essere trattati con rispetto e con la massima serietà. Il significato, infatti, della precedente frase emessa in cassazione è ‘’non è il datore di lavoro a dover informare il R.S.P.P. delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi ma è al contrario quest’ultimo a dover attentamente valutare tali elementi, attraverso una costante opera di controllo e verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell’organizzazione aziendale, da comunicare prontamente al datore di lavoro onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri/doveri di intervento a fini di prevenzione e sicurezza.”
Il consulente esterno “sia esso RSPP o esperto estraneo all’organigramma aziendale” deve “acquisire le informazioni necessarie al corretto assolvimento del suo compito, che in prima istanza consiste nella “individuazione dei fattori di rischio … sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale”.
Per cui, da qui è possibile capire che, anche se le responsabilità oggettive definite nel testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, sono a carico prevalentemente del datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve rispondere di eventuali inadempienze che si riferiscono espressamente ai suoi compiti obbligatori racchiusi nel decreto stesso.