CONTROLLO PERIODICO DELLO STATO DI EFFICIENZA DI UN CARRELLO ELEVATORE

I controlli svolti sui carrelli elevatori devono essere effettuati da personale qualificato?

Qual è la frequenza di verifica dello stato di usura di un muletto?

A volte queste domande sono di dubbia interpretazione perché si scontrano con una difficile contesto normativo e, nello stesso tempo, rimandano alla bontà dei datori di lavoro di perseguire le più elementari norme di sicurezza.

Il titolo III del D.Lgs 81/08 (articoli 71 -73) sostiene che al datore di lavoro è affidato il compito obbligatorio della manutenzione delle attrezzature di lavoro: articolo 71, comma 4 – il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché […] siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro).

E fin qui, sembra tutto già scritto e di semplice interpretazione. Il problema nasce quando, proseguendo nella lettura dell’articolo, si arriva al comma 8.

‘’Il datore di lavoro […] provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte a

1) interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni dei fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buone prassi;

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza […]

Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Il testo, poi, continua sulle modalità di controllo e sulla conservazione per iscritto dei risultati delle verifiche.

La domanda che può sorgere è: chi è la persona competente e come acquisisce queste competenze dimostrabili.

In una giungla di notizie, commenti e informazioni, meglio affidarsi agli organi competenti che sono (o quanto meno dovrebbero essere!) la risposta corretta a tutte queste insidiose domande.

Secondo un articolo dell’ISPESL per persone esperte, si intendono le persone che, sulla base della loro formazione ed esperienza professionale, dispongono di sufficiente conoscenza nell’ambito della tecnologia delle attrezzature ed hanno una dimestichezza sufficiente con le norme nazionali in vigore per la protezione sul lavoro, la normativa in materia di prevenzione degli infortuni e le regole riconosciute dalla tecnica.

Dunque, sui carrelli elevatori, considerati ovviamente attrezzature di lavoro, in particolare per la movimentazione interna delle merci, in modo da non sottoporre gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi e per velocizzare tutte le operazioni di stoccaggio.

Ovviamente, l’inserimento di un’attrezzatura di lavoro, come bilanciamento dell’eliminazione di un rischio alla fonte (MMC), prevede l’inserimento di nuovi rischi a carico del lavoratore, addetto alla movimentazione del carrello. Egli deve essere formato, seguire le procedure di sicurezza e conoscere la segnaletica per ridurre al minimo il rischio infortuni.

Affinché il carrello risulti sempre in condizioni di sicurezza tali da svolgere tranquillamente il proprio lavoro, deve (e si può sottolineare) essere costantemente soggetto a regolare manutenzione da parte del personale esperto. Supponendo che un mulettista acquisisca negli anni un’esperienza tale da essere chiamato ‘’persona esperta’’, e quindi in grado di determinare tutte le deviazioni dalle condizioni appropriate, egli può verificare il mezzo di trasporto.

Ma non è tutto: proprio perché il D.Lgs 81/08 sottolinea che la costante ed efficace comunicazione (vista come un trasferimento di conoscenze o informazioni) è un’ottima arma per il raggiungimento degli standard di sicurezza, il mulettista può benissimo svolgere il proprio lavoro di manutenzione, anche con l’ausilio di persone esperte nel campo della progettazione e della costruzione e dei carrelli (in generale di macchine, apparecchiature e impianti): perché non sfruttare, quindi, le competenze di un ingegnere, ad esempio che completano ed arricchiscono il valore della pratica del lavoratore predisposto alla manutenzione.

Nell’attestato di controllo periodico, svolto dunque internamente, oltre al nominativo della persona che svolge tale compito, è un bene indicare la marca, il costruttore e tutte le informazioni necessarie a realizzare un preciso screening del mezzo; le verifiche volgono ad un controllo che può essere di tipo visivo o sperimentale, con una strumentazione adeguata.

Cosa controllare?

  • Dispositivi di sollevamento;
  • Accessori per la presa del carico;
  • Motore, trasmissione e freni;
  • Posto di guida e comandi;
  • Impianto elettrico;
  • Sistema idraulico;